Art. 3.
(Modifiche alla legge 12 giugno 1913, n. 611).

      1. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, lettera a), le parole: «e dell'articolo 727 del medesimo codice» sono soppresse;

          b) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 727» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 544-septies».